
ASDEC ETS/ASD
Associazione Scafi d’Epoca e Classici ETS/ASD
Piazza Miani, 5 – 20143 MILANO (ITALY)
STATUTO
PREAMBOLO
L’associazione è nata per iniziativa di un ristretto gruppo di appassionati di barche d’epoca, che si sono riuniti in assemblea costituente in Milano, Piazza Mirabello, presso il ristorante San Fermo, il giorno 10 dicembre 1987, alla presenza del notaio dott. Massimo Mezzanotte.
Sono stati chiamati a comporre il primo consiglio direttivo i sig.ri Gianalberto Zanoletti, Presidente, Carlo Gandini, Vicepresidente, Riccardo Notarbartolo di Villarosa, Segretario, Marzia Fantoni e Piero Maria Gibellini.
Sono stati chiamati a comporre il primo collegio dei probiviri i sig.ri Angelo Vassena, Gaddo della Gherardesca e Silvio Caracci.
Sono stati chiamati a comporre il primo collegio dei revisori i sig.ri Jean-Marc Droulers, Marcello Sancassani e Oddone Balbo di Vinadio.
Gianalberto Zanoletti è stato il primo Presidente dell’Associazione ed ha ricoperto la carica per 27 anni, fino alla Sua nomina a Presidente Onorario, avvenuta con delibera assunta per acclamazione dall’assemblea in data 29 settembre 2014: negli anni della presidenza Zanoletti, ASDEC è cresciuta fino a divenire una delle associazioni di riferimento a livello nazionale nel settore della nautica storica.
Gianalberto Zanoletti ci ha lasciati nel mese di maggio del 2019.
TITOLO I
DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
SCOPO
-ART.1- DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
È costituita un’associazione culturale e sportiva dilettantistica, non a scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCAFI D’EPOCA E CLASSICI – REGISTRO STORICO NAUTICO – Ente del terzo settore” o, brevemente, “ASDEC ETS/ASD”.
L’indicazione di “Ente del Terzo Settore” e di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e/o i loro acronimi ETS/ASD devono essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede in Milano.
– ART.2 – GUIDONE SOCIALE
Il guidone sociale è a coda di rondine, con contorno in rosso, la parte centrale, anch’essa a coda di rondine, in blu ed una sottile linea gialla a separare i due colori principali.
Il guidone che i soci storici hanno diritto di alzare a riva sulle loro barche ha una stella gialla al centro della parte blu.
– ART.3 – SCOPO
L’Associazione è un ente del terzo settore che, senza fini di lucro, persegue, in via principale, i seguenti scopi di interesse generale:
- l’organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, relative alla tutela del patrimonio storico nautico [ 5 lettera (i) D. Lgs. 117/2017].;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico nautico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni [ 5 lettera (f) D. Lgs. 117/2017].
ASDEC ETS/ASD persegue – non in via principale, ma integrativa rispetto agli scopi principali sopra enunciati, come consentito dall’art. 7, comma 1 bis, del d. lgs 28 febbraio 2021 n. 36 – l’attività di interesse generale avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5 lettera (t) D. Lgs. 117/2017].].
Nell’ambito degli scopi enunciati, l’Associazione si pone i seguenti obiettivi:
- la conservazione degli scafi di particolare valore storico e culturale;
- l’incoraggiamento del restauro conservativo e della manutenzione secondo tecniche e con criteri originali, favorendo l’adozione di tecniche di restauro e di manutenzione delle barche storiche rispettose del progetto, dei materiali e delle attrezzature originali;
- la salvaguardia e la conservazione di utensili e materiali utilizzati nella nautica tradizionale;
- lo svolgimento di attività didattica su tali argomenti e l’organizzazione di corsi di formazione per certificatori delle barche storiche;
- il recupero e la conservazione del patrimonio storico e tecnico nautico, della cultura nautica e delle relative tradizioni;
- l’istituzione e la gestione del Registro Storico Nautico, nel quale vengono raccolti e classificati tutti i dati relativi alle barche storiche che siano state certificate da certificatori diplomati nei corsi di formazione ASDEC e di quelle i cui dati l’Associazione sia stata autorizzata ad inserire;
- la concessione di patrocini a manifestazioni che abbiano come finalità il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;
- la predisposizione di un calendario annuale di raduni, manifestazioni ed eventi legati alla nautica storica, al fine di favorirne il successo e facilitare la partecipazione dei soci;
- l’assegnazione di premi e riconoscimenti ai partecipanti a raduni, manifestazioni ed eventi che valorizzino le tradizioni nautiche e la nautica storica;
- l’instaurazione di attive relazioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni italiane ed estere aventi scopi affini o similari;
- in via integrativa rispetto alle attività precedenti (da considerarsi principali), l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica nell’ambito della nautica storica da diporto, sia a livello agonistico, sia non competitivo.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse, accessorie o strumentali.
Si applicano all’attività dell’Associazione le disposizioni del d. lgs 28 febbraio 2021 N. 36, limitatamente all’attività avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e, relativamente alle disposizioni del Capo I, Titolo II di tale decreto, solo in quanto compatibili con il d. lgs. 117/2017
TITOLO II
PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA
– ART. 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, ed immobili, che diverranno di proprietà della associazione;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dal rimborso richiesto per la certificazione delle imbarcazioni ai fini dell’iscrizione nel Registro Storico Nautico;
- dai contributi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
-ART. 5 –
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Il patrimonio e le rendite dell’Associazione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività dirette al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 3.
È fatto espresso divieto di distribuzione, in modo diretto o indiretto, di componenti del patrimonio e di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.
Si precisa che le attività indicate nell’art. 8, terzo comma del D. Lgs. N. 117/2017 debbono considerarsi forme di distribuzione indiretta di utili.
Il divieto opera non solo in caso di recesso o con riferimento ad ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma anche in caso di estinzione e di scioglimento dell’Associazione. È fatto salvo solo il caso di destinazioni o distribuzioni imposte dalla legge.
– ART. 6 –
Rendiconto per cassa – Bilancio
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto per cassa o, se previsto, il bilancio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 117/2017: il documento contabile deve in ogni caso rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio – prorogabili a sei mesi per giustificate esigenze – il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea dei soci il documento contabile consuntivo dell’esercizio chiuso. Tale documento deve essere poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) secondo le indicazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 14, 1° comma, D. Lgs. 117/2017, l’Associazione è obbligata a redigere il Bilancio Sociale.
Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 14, 2° comma, D. Lgs. 117/2017, l’Associazione è obbligata a pubblicare emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti ed ai soci.
-ART. 7-
Libri sociali obbligatori
L’Associazione terrà i libri sociali obbligatori indicati dall’art.15 del D. Lgs. 117/2017 e precisamente:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, se nominato, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta indirizzata al Presidente dell’Associazione, che concorderà con il richiedente la data dell’accesso: l’esame si deve svolgere alla presenza di un consigliere.
TITOLO III SOCI
– ART. 8 –
Categorie di soci
Sono soci effettivi sia le persone fisiche, sia Enti, associazioni ed organizzazioni aventi scopi affini o similari, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio.
Sono soci storici i soci effettivi che siano tali per almeno venti anni consecutivi e che abbiano regolarmente pagato le quote di associazione annuale dall’anno di ammissione.
Sono soci sportivi coloro che hanno fatto domanda di ammissione al solo fine di partecipare alle iniziative culturali ed ai raduni indetti o patrocinati dell’Associazione e di dedicarsi all’attività di diporto agonistico e/o non competitivo.
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, le associazioni od altri enti, sia pubblici sia privati, che si siano distinti per servizi eccezionali resi all’Associazione o per la straordinarietà delle loro ricerche e/o l’importanza dell’attività da loro svolta a favore del recupero e della conservazione del patrimonio nautico, della diffusione della cultura marinara e delle relative tradizioni.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, all’unanimità dei partecipanti alla votazione, su proposta di almeno tre soci.
-ART. 9-
La quota di associazione
I soci appartenenti a tutte le categorie –con espressa esclusione dei soci onorari – sono tenuti al pagamento, all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, della quota di associazione annuale stabilita dal Consiglio.
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
-ART. 10-
Ammissione di nuovi soci
L’ammissione di un nuovo socio avviene, su richiesta dell’interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nella richiesta il socio deve indicare, oltre ai suoi dati anagrafici, un indirizzo mail – e, se ne dispone, di un indirizzo PEC – al quale inviare le comunicazioni dell’Associazione.
La richiesta viene valutata dal Consiglio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte
La deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo ammette il socio è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
La deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo rigetta la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all’interessato entro sessanta giorni. Contro la deliberazione del Consiglio che respinga la domanda di ammissione, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, proporre ricorso all’assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, delibera sul ricorso in occasione della sua successiva convocazione.
– ART. 11 –
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
Le dimissioni devono essere formulate con lettera o con mail inviata al Presidente del Consiglio Direttivo e sono efficaci dal momento in cui il dimissionario riceve la lettera o la mail con la quale il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha deliberato di accettare le dimissioni.
La deliberazione di esclusione per morosità deve essere assunta dal Consiglio Direttivo: per essere causa di esclusione, la morosità deve protrarsi per oltre un anno
e persistere nonostante l’invito a sanarla, formulato con raccomandata r.r. o PEC spedita al socio almeno sessanta giorni prima della riunione del Consiglio.
La deliberazione di esclusione per indegnità deve essere assunta dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
CAPO I
-ART. 12–
Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- l’Organo di Controllo (se nominato);
- l’Organo di Revisione (se nominato);
- il Collegio dei
Le cariche elettive, ad eccezione dell’Organo di Controllo e di Revisione, sono gratuite e danno diritto al rimborso delle spese, ma solo se autorizzate.
È espressamente garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell’Associazione.
CAPO II
L’ASSEMBLEA
– ART. 13 –
Assemblea: competenze
L’Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.
L’Assemblea ordinaria:
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali ed organizzative dell’attività dell’Associazione;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- elegge e revoca – se nominati – i membri dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione;
- approva il rendiconto per cassa o, se previsto, il bilancio consuntivo, chiusi al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio che respingano la domanda di ammissione di aspiranti soci e sull’esclusione del socio per indegnità;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli argomenti dei quali sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da almeno 1/10 (un decimo) dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e provvede alla nomina del/dei liquidatore/i.
-ART. 14-
Convocazione delle assemblee
L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo.
La convocazione deve essere effettuata almeno una volta all’anno entro quattro mesi – o, per giustificate esigenze, entro sei mesi – dalla chiusura dell’esercizio sociale;
deve inoltre essere effettuata qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e la richiesta sia accompagnata dall’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio che abbia diritto di parteciparvi all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di ammissione (od a quello successivamente comunicato in sostituzione del precedente); la convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno della riunione; ove sia prevista la possibilità di partecipazione in audio/videoconferenza, nella convocazione devono essere indicati sia la piattaforma scelta per la videoconferenza e le modalità di accesso, sia i numeri telefonici e le modalità di collegamento per coloro che volessero partecipare in audio conferenza.
La convocazione deve essere spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni.
Ove sia prevista la partecipazione in audio/video conferenza, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il verbalizzante.
La partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione è consentita a condizione che il mezzo prescelto consenta di rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che il mezzo prescelto consenta: (i) al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto sugli argomenti all’ordine del giorno contestualmente agli altri soci.
-ART. 15 –
Diritto di intervento all’assemblea – Verbalizzazione
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci storici, effettivi, sportivi e onorari, che siano iscritti nel libro dei soci al momento dell’invio della convocazione e che siano in regola nel pagamento della quota di associazione annuale.
Enti, associazioni ed organizzazioni soci sono rappresentati dal Presidente o da altro loro socio da questi designato.
Ogni socio può farsi rappresentare da altri soci: la stessa persona non può rappresentare più di tre soci. La rappresentanza può essere conferita ad altri soci, anche se Consiglieri o Probiviri.
Ai fini delle deliberazioni dell’assemblea, vale il principio del voto singolo: ogni socio ha diritto ad un voto.
Cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell’Associazione possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare all’Assemblea.
Il Segretario Generale è chiamato a redigere il processo verbale delle assemblee, che deve essere sottoscritto, oltre che dal redattore, dal Presidente dell’assemblea.
-ART. 16 –
Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.
Spetta al Presidente dell’assemblea di accertare il diritto di intervento all’assemblea e la regolarità delle deleghe.
-ART. 17 –
Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto di intervento.
L’Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di intervento.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per l’assemblea straordinaria è inoltre necessario il voto favorevole di almeno dieci soci storici.
CAPO III
– ART. 18 –
Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri: essi sono eletti, previa determinazione del numero dei suoi componenti, dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Gli amministratori, entra trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e 1a cittadinanza; occorre inoltre indicare a quali consiglieri sia attribuita la rappresentanza legale dell’associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, l’assemblea dei soci alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.
Si applicano l’art. 2382 cod. civ. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e, se ed in quanto compatibile con il d. lgs. 117/2017, l’art. 11 del d. lgs 28 febbraio 2021 n. 36 con riferimento alla causa di incompatibilità ivi prevista.
-ART. 19 –
Cariche nell’ambito del consiglio
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
– ART. 20 –
Convocazione e deliberazioni del consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; deve comunque riunirsi, almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine (i) alla bozza del rendiconto per cassa o, se previsto, del bilancio consuntivo da sottoporre al voto assembleare e (ii) all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, mediante mail contenente l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno della riunione, inviata a consiglieri, revisori e probiviri almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso telefonico inoltrato, a cura del Segretario Generale, il giorno precedente la riunione. Ove sia prevista la possibilità di partecipazione in audio/videoconferenza, nella convocazione devono essere indicati sia la piattaforma scelta per la videoconferenza e le modalità di accesso, sia i numeri telefonici e le modalità di collegamento per coloro che volessero partecipare in audioconferenza. Ove sia previsto che la riunione si svolga in audio/videoconferenza, essa deve essere organizzata in modo che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia possibile procedere alla esatta identificazione degli intervenuti, così consentendo la verifica della loro legittimazione a partecipare ai lavori, e che sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare alla discussione, di esprimere il proprio voto sugli argomenti all’ordine del giorno contestualmente agli altri soci e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per l’ammissione di nuovi soci e per le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’Assemblea è necessario il parere favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice- Presidente o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.
Delle riunioni di Consiglio viene redatto, su apposito libro tenuto a cura del Segretario Generale, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
– ART. 21 –
Attribuzioni del consiglio
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni, con la sola eccezione di quelli specificamente riservati alla competenza dell’assemblea.
In particolare il Consiglio:
- delibera circa l’indirizzo e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- delibera in merito all’amministrazione del patrimonio e delle entrate dell’Associazione;
- redige ed approva i regolamenti necessari al funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- nomina il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera sull’entità (i) della quota annuale di associazione; (ii) dei rimborsi per la certificazione delle imbarcazioni; (iii) in genere di quanto dovuto dai soci e dai terzi per servizi resi dall’associazione;
- delibera sulla accettazione delle dimissioni dei soci, sulla loro esclusione per morosità e propone all’assemblea l’esclusione per indegnità;
- approva bozza del rendiconto per cassa o, se previsto, del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso, per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
- cura la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori;
- cura e gestisce il Registro Storico Nautico ed elabora il regolamento per la certificazione e l’iscrizione nel Registro delle barche storiche;
- nomina i rappresentanti dell’Associazione in commissioni, organi e consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o sia comunque opportuna;
- elegge tra i propri membri, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo, determinandone le competenze;
- delibera sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017.
Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
-ART. 22 –
Conflitto di interessi
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
-ART. 23 –
Responsabilità
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393- bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
-ART. 24 –
Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo
Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
Ogni associato può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
-ART. 25 –
Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo con l’incarico di provvedere all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; esso è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale e da uno a tre Consiglieri.
Il Tesoriere può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo. Delle riunioni di Comitato Esecutivo viene redatto, su apposito libro tenuto a cura del Segretario Generale, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
– ART. 26 –
Presidente, Vicepresidente e Presidente onorario
Il Presidente – o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente – rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno, in tal caso riferendo al Consiglio alla sua prima riunione successiva.
Può essere chiamato alla carica di Presidente Onorario il socio storico che abbia dato un contributo determinante allo sviluppo della vita associativa e alla realizzazione degli scopi sociali. La nomina è riservata all’assemblea ordinaria, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Presidente onorario resta in carica a vita, salvo sua rinunzia; è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa con diritto di voto alle sue riunioni.
CAPO IV
SEGRETARIO GENERALE – TESORIERE
-Art. 27 –
Segretario Generale
Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un segretario generale: il Segretario Generale dura in carica tre esercizi, scade unitamente al Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
Al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:
- cura la regolarità e tempestività della convocazione degli organi dell’associazione;
- vigila affinché tutti gli adempimenti associativi siano regolarmente e tempestivamente eseguiti;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- esercita gli altri poteri attribuitigli dal Consiglio in sede di nomina o successivamente.
Il Segretario Generale può delegare, sotto la sua responsabilità, alcune delle sue funzioni ad altri consiglieri.
Il Segretario Generale può assumere anche la carica di Tesoriere.
-Art. 28 –
Tesoriere
Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un tesoriere: il Tesoriere dura in carica tre esercizi, scade unitamente al Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
Al Tesoriere sono attribuite le seguenti funzioni:
- cura l’amministrazione del patrimonio e delle entrate dell’Associazione secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- cura la contabilità;
- provvede alla redazione di bozza del rendiconto per cassa o, se previsto, del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e la sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il tesoriere può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell’assistenza di un professionista scelto dal Consiglio Direttivo.
CAPO VI
ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE
-ART. 29 –
Organo di Controllo
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale a scelta dell’assemblea dei soci, che provvederà alla relativa nomina.
La nomina è obbligatoria, ricorrendo i presupposti richiesti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017; in assenza di tali presupposti, la nomina può avvenire in via volontaria. Sia in un caso, sia nell’altro, l’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di carica; i suoi componenti sono rieleggibili. La cessazione per scadenza dell’Organo di controllo, sia esso collegiale o monocratico, ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito.
All’Organo di Controllo – collegiale o monocratico – si applica l’art. 2399 del Codice civile.
L’Organo di Controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi devono nominare il Presidente.
Quanto ai requisiti per l’assunzione della carica, l’Organo di Controllo monocratico e, in caso di Organo collegiale, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali, iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità;
- verifica la regolarità degli adempimenti inerenti il bilancio sociale, se redatto, come previsto dall’articolo 14 D. Lgs. 117/2017;
- redige la relazione annuale sugli esiti delle ispezioni, dei controlli, delle verifiche e dell’opera di monitoraggio svolti.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche singolarmente, e a tal fine possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il rendiconto per cassa o, se previsto, il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all’Organo di controllo – monocratico o collegiale – almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea convocata per l’approvazione. L’Organo di Controllo deve redigere una relazione annuale sulle attività di verifica e di monitoraggio svolte: la relazione viene letta all’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio. In caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica del Revisore monocratico, deve essere convocata al più presto l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo organo di controllo.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica di uno dei membri del Collegio dei revisori, subentra il supplente iscritto nel registro dei revisori legali. L’Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti di legge previsti dall’art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti: in tal caso deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
All’Organo di Controllo può essere erogato, oltre al rimborso delle spese, purché occasionate dalla carica e debitamente documentate, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della natura di ente non di lucro dell’Associazione.
I verbali redatti dall’Organo di Controllo sono riportati in apposito libro a cura dell’organo stesso.
I componenti dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
-ART. 30 –
Organo di Revisione
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31 D. Lgs. 117/2017, la nomina di un Organo di Revisione è obbligatoria: qualora la revisione non sia affidata all’Organo di Controllo, essa deve essere affidata ad un revisore legale iscritto al relativo registro.
La nomina di un Organo di Revisione può essere deliberata dall’assemblea dell’Associazione anche in via volontaria, pur in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 31 D. Lgs. 117/2017.
Il Revisore Legale resta in carica per tre esercizi; decade dalla carica alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto.
Il Revisore Legale esercita attività di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione al Bilancio consuntivo.
– ART. 31 –
Collegio dei probiviri
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto ed all’attività sociale che dovesse sorgere tra soci, o tra soci e l’Associazione, suoi consiglieri o liquidatori, è deferita alla competenza di tre Probiviri che vengono eletti, anche fra non soci, ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. Oltre ai tre Probiviri, l’Assemblea deve nominare due probiviri supplenti.
I Probiviri sono rieleggibili; l’incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio direttivo e di revisore dei conti.
Gli eletti procederanno alla nomina del Presidente del Collegio.
Ciascuno deve dichiarare espressamente di accettare la carica entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina inviatagli a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso di mancata accettazione della nomina, oppure in caso di dimissioni, decadenza o di decesso di un membro del Collegio, subentra, tra i due supplenti, quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, subentra il più anziano dei due.
Il ricorso ai Probiviri viere proposto con istanza diretta al Presidente del Collegio, con indicazione dei fatti che hanno dato origine alla controversia e del/i provvedimento/i richiesto/i.
Nella gestione del procedimento, il Collegio dei Probiviri dovrà rispettare il principio del contraddittorio.
Il Collegio decide a maggioranza, in via di equità, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, senza vincoli formali: quando debbano essere assunti mezzi di prova o in caso di questioni di particolare difficoltà o delicatezza, il termine è prorogato, con provvedimento assunto dal Presidente del Collegio, per un periodo di tempo ritenuto ragionevole per giungere ad una equilibrata decisione.
La decisione è comunicata alle parti ed al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.
– ART. 32 –
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci in sede straordinaria; la delibera deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.
La devoluzione del patrimonio deve avvenire, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, a favore della Fondazione Museo Barca Lariana E.T.S. o, in caso di sua impossibilità od indisponibilità ad accettare, a favore di altri enti del Terzo Settore che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli indicati nell’art.3 e che garantiscano (i) la conservazione del Registro Storico Nautico, della documentazione storica e della biblioteca raccolti dall’Associazione; (ii) la continuità nella gestione del Registro e nella raccolta di documentazione e libri.
TITOLO VI
NORMA FINALE
-ART. 30 –
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile, nonché alle disposizioni di Legge regolanti la materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017.
F.to Fabio Malcovati
F.to Andrea De Costa notaio




